L’OSS E IL PAZIENTE RADIOATTIVO

La presenza di operatori socio sanitari (oss/osss) all’interno di una unita’ operativa complessa di medicina nucleare o in divisioni diverse dove siano presenti pazienti che sono stati sottoposti ad indagini con somministrazione di radioisotopi (pet-scintigrafie -datscan ecc …) Impone ai responsabili di tali servizi e/o divisioni, la necessita’ di fornire elementi e informazioni utili affinche’ l’operatore non venga esposto alle radiazioni emesse dal paziente o dai suoi escreti.

Nel corso di tali indagini infatti, non e’la macchina ad emettere radiazioni, ma lo stesso paziente/utente che proprio per la peculiarita’ del lavoro svolto dall’oss, se non e’in grado di svolgere le sue normali attivita’ di vita (lavarsi, mobilizzarsi, nutrirsi ecc …), necessita di tutto il sostegno ed aiuto dell’operatore che si sostituisce a lui nel quotidiano impegno lavorativo.

E’dunque necessario attuare precauzioni che tutelino l’operatore che si trova a dover gestire tali attivita’.

A tal proposito occorre distinguere l’oss che opera in una u.o.c.di medicina nucleare, da quello che opera in divisioni diverse dove il paziente si trova in regime di ricovero, soprattutto quello alllettato.

Infatti, mentre il primo e’provvisto di dosimetro e sottoposto ai controlli medici previsti dalla normativa, il secondo spesso non sa neppure le regole di base per gestire il paziente radioattivo.

Di seguito sara’riportato uno schema utile a tale scopo cosicche’ si possa avere un quadro piu’ chiaro di come debba procedere nell’espletamento delle proprie attivita’ tale figura.

 

 

OSS/OSSS DI MEDICINA NUCLEARE OSS/OSSS DIVISIONE
Limitare il tempo di esposizione Idem
Aumentare la distanza dal paziente e/o dai suoi escreati Idem
Le urine e/o gli escreati convogliano direttamente dai bagni (zona calda) direttamente in vasche di raccolta Le urine e gli escreati vanno raccolti in contenitori tenuti lontano dagli altri, da chiudere e smaltire dopo 24 h
Indossare DPI di protezione adeguati al tipo di radiazioni Gestire il paziente avendo cura di indossare i DPI così da evitare che possa essere contaminata la divisa abituale
In caso di contaminazione, lavare attentamente e a lungo le mani con acqua e sapone Idem
Accanto al letto del paziente porre un contenitore per rifiuti speciali da utilizzare per smaltire eventuali fazzoletti, stoviglie monouso, medicazioni, sacche delle urine, deflussori, materiali che sono stati a contatto con il paziente
E’ buona regola utilizzare padelle e/o storte contrassegnandole (es. bollino rosso adesivo) che verranno poste lontano dalle altre in uso
Eventuali medicazioni vanno rimosse manipolando il materiale con pinze a manico
Il trasporto del paziente dalla U.O.C. di Medicina Nucleare al reparto di provenienza, va eseguito dall’operatore che avrà cura di mantenere la distanza di un metro specie in ascensore
I parenti del paziente vanno informati sul comportamento da tenere durante l’orario delle visite.

Va vietato l’ingresso alle donne in stato di gravidanza e ai bambini

Sarebbe auspicabile porre il paziente in camera singola o comunque ad una distanza da altro paziente di almeno due metri

 

 

Le precauzioni descritte non devono indurre a facili allarmismi poiché conoscere le corrette procedure si trasforma in comportamenti corretti e rischi nulli sia per l’operatore che per il paziente/utente.

Alla base di ogni gesto deve esserci, sempre, il riconoscere la dignità di chi ci viene affidato affinchè non si senta un pericolo per gli altri e per se stesso.

 

Articolo scritto dalla Dott.ssa Sardella

Violenza su operatori sanitari e sociosanitari. Pene fino a 16 anni e sanzioni da 500 a 5.000 euro. Le aziende dovranno costituirsi parte civile. Ecco il testo pronto per l’esame dell’Aula

Modificato il codice penale, estese le stesse pene previste nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale al personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria nell’esercizio delle sue funzioni. Tra le circostanze aggravanti ci sarà l’avere agito in danno degli esercenti nell’esercizio delle loro funzioni. I reati di percosse e lesioni saranno procedibili d’ufficio. Queste alcune delle novità introdotte dalle Commissioni Giustizia e Affari Sociali. Il ddl è atteso in Aula alla Camera a marzo. Ecco in anteprima il testo emendato. IL TESTO

19 FEB – No alla qualifica di pubblico ufficiale a medici e personale sanitario e socio sanitario in servizio, ma sì a tutte le tutele che la qualifica di pubblico ufficiale comporta, ossia procedibilità di ufficio e aggravio delle pene per chi commette aggressioni ai loro danni. Inoltre, nei processi di aggressione nei confronti dei propri operatori sanitari nell’esercizio delle loro funzioni, le Aziende sanitarie avranno l’obbligo di costituirsi parte civile. Queste le principali modifiche apportate la scorsa settimana nel corso dell’esame, da parte delle Commissioni riunite Giustizia e Affari Sociali, al ddl contro la violenza sugli operatori sanitari e sociosanitari, già licenziato dal Senato nei mesi scorsi.

Dopo alcuni giorni di attesa, ecco in anteprima il testo emendato pronto per l’esame della Camera, previsto per il prossimo marzo.

L’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione del provvedimento, indicando quali soggetti interessati quelle professioni sanitarie e socio sanitarie individuate dalla legge Lorenzin (3/2018).
Con l’articolo 2 viene istituito presso il Ministero della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. Lo stesso decreto dovrà inoltre definire la durata e la composizione dell’Osservatorio, prevedendo la presenza di rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle regioni, di un rappresentante dell’Agenas, di rappresentanti dei Ministeri dell’interno, della difesa, della giustizia e del lavoro, degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore, delle associazioni di pazienti e di un rappresentante dell’Inail, nonché le modalità con le quali l’organismo dovrà riferire, annualmente, sugli esiti della propria attività ai Ministeri interessati.

Più in particolare, all’Osservatorio verranno attribuiti i seguenti compiti:
a)
 monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni;
b) monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni;
c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti;
d) monitorare l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche promuovendo l’utilizzo di strumenti di videosorveglianza;
e) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, anche nella forma del lavoro in équipe;
f) promuovere corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti.

All’articolo 3 si prevede che il Ministro della salute dovrà promuovere iniziative d’informazione sull’importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.

Si arriva così al ‘cuore’ del provvedimento. Con l’articolo 4, infatti, si va a modificare il codice penale. Più in particolare, all’articolo 583-quater del codice penale viene aggiunto un nuovo comma con il quale vengono estese le stesse pene previste nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale al Personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria nell’esercizio delle sue funzioni o a causa di esse nonché a incaricati di pubblico servizio nello svolgimento di attività di cura, assistenza sanitaria e di soccorso. Le pene sono reclusione da 4 a 10 anni per lesioni gravi e da 8 a 16 anni per le lesioni gravissime.

L’articolo 5 introduce poi, tra le circostanze aggravanti comuni del reato, l’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie o socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni.

Inoltre, con l’articolo 6, si prevede che i reati di percosse (articolo 581 c.p.) e lesioni (articolo 582 c.p.) siano procedibili d’ufficio quando ricorre l’aggravante del fatto commesso con violenza o minaccia in danno degli operatori sanitari e socio-sanitari.

All’articolo 7 viene fatto obbligo alle Aziende sanitarie di costituirsi parte civile nei processi di aggressione nei confronti dei propri esercenti le professioni sanitarie, socio-sanitarie o sociali nell’esercizio delle loro funzioni.

Tra le misure di prevenzione, disciplinate dall’articolo 8, si chiarisce che le strutture dovranno prevedere nei propri piani per la sicurezza misure volte a inserire specifici protocolli operativi con le forze di polizia, per garantire interventi tempestivi.

L’articolo 9 istituisce una “Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari”, per sensibilizzare la cittadinanza ad una cultura che condanni ogni forma di violenza, da celebrare annualmente in apposita data da fissare con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’istruzione e dell’università e della ricerca.

All’articolo 10 si prevedono poi delle sanzioni amministrative. Qui si spiega che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria o di incaricati di pubblico servizio presso strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private, sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000.

Infine, l’articolo 11 reca una clausola di invarianza finanziaria.

Giovanni Rodriquez

19 febbraio 2020